Decreto Draghi 15 marzo-6 aprile: regole, zone, norme e restrizioni anti Covid-19 fino a Pasqua e Pasquetta

Firmato venerdì il secondo Decreto Draghi: le regioni cha cambiano colore e tutte le misure che entreranno in vigore da domani, 15 marzo, fino al prossimo 6 aprile.

Il Coronavirus non accenna a mollare la presa, anzi continua a circolare imperterrito incutendo sempre più timore con le sue ormai innumerevoli varianti. La situazione in Italia, come nel resto del Mondo, rimane delicata e, sebbene le campagne di vaccinazione procedano in maniera più o meno spedita, resta comunque tanta la paura per un male che esattamente un anno fa ha modificato completamente i nostri stili di vita. Siamo allo stremo, non ce la facciamo più, ma dobbiamo ancora resistere.

Nelle prossime tre settimane saremo “sottoposti”, a seconda del colore della regione in cui viviamo, a nuove misure (che poi nuove non sono) il cui rispetto dovrebbe portare, almeno così si spera, ad un abbassamento del numero di contagi. Le “nuove” misure, previste dal secondo Decreto Draghi firmato venerdì (decreto legge, non DPCM) entreranno in vigore domani, 15 marzo, e saranno valide fino al prossimo 6 aprile.

Mario Draghi
Decreto Draghi: le regioni che cambiano colore e le misure in vigore dal 15 marzo al 6 aprile.

Decreto Draghi: le regioni che cambiano colore dal 15 marzo. Pasqua e Pasquetta in zona rossa

Le regioni che cambiano colore da domani, precisamente da arancione a rosso, sono: PiemonteLombardiaVenetoTrentino, Friuli Venezia GiuliaEmilia RomagnaMarcheLazio e Puglia che vanno ad aggiungersi a Molise e Campania

Passano invece in zona arancione: Abruzzo, Umbria, Valle D’AostaLiguriaToscanaCalabriaSicilia, Alto Adige e Basilicata (in arancione da martedì 16).

Resta in zona bianca la Sardegna.

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta e il sabato precedente (3, 4 e 5 aprile) l’Italia sarà interamente zona rossa, ad eccezione delle zone bianche (ad oggi solo la Sardegna). In questi tre giorni sarà vietato muoversi al di fuori della propria abitazione se non per motivi di lavoro, salute o necessità. Sarà tuttavia consentito, massimo in due adulti con minori di 14 anni o disabili o non autosufficienti conviventi, fare visita a parenti o amici all’interno della propria regione nell’arco temporale che va dalle 05:00 alle 22:00.

La zona rossa in una regione, su ordinanza del Ministro della Salute, non sarà più istituibile solo in base all’indice di trasmissibilità (Rt) superiore a 1,25, ma anche in base ad un’incidenza settimanale superiore a 250 casi complessivi ogni 100.000 abitanti. Le regioni arancioni potranno “trasformare” in zone rosse quelle aree in cui l’incidenza settimanale supera i 250 casi complessivi ogni 100.000 abitanti e quelle in cui il numero delle varianti presenti rende necessarie misure più restrittive.

Decreto Draghi, le misure in vigore in zona arancione dal 15 marzo al 6 aprile

  • Coprifuoco dalle 22:00 alle 05:00.
  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita e sono consentiti, nei comuni fino a 5000 abitanti, gli spostamenti verso altro comune entro un raggio di 30 km. Sono vietati gli spostamenti verso il capoluogo di provincia.
  • È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021 è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Bar e ristoranti sono chiusi. Sempre consentita la consegna a domicilio. Fino alle 22:00 è consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze per ristoranti, enoteche. Per i bar il solo asporto è possibile fino alle 18:00.
  •  I negozi sono aperti, i centri commerciali sono aperti dal lunedì al venerdì, chiusi invece nei festivi e prefestivi.
  • I parrucchieri e i centri estetici sono aperti.
  • Nelle seconde case può andare soltanto il nucleo familiare e solo se la casa non è in quel momento abitata da altre persone. Si deve dimostrare, in caso di controllo, di essere proprietari o affittuari da prima del 14 gennaio di quest’anno.
  • È consentito svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto e nei centri sportivi non al chiuso. Restano sospese le attività di palestre e piscine. Non sono consentiti gli sport di contatto. Consentiti gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dal Cip, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva. In zona arancione l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, eccetto che per casi particolari. Da ricordare anche che le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono consentite esclusivamente per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, come ricorda lo stesso ministero nell’avviso del 4 marzo 2021.

Le misure in vigore in zona rossa dal 15 marzo al 6 aprile

  • Coprifuoco dalle 22:00 alle 05:00.
  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • Sempre è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
  • Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021 NON è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Bar e ristoranti sono chiusi. Sempre consentita la consegna a domicilio. Fino alle 22:00 è consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze per ristoranti, enoteche. Per i bar il solo asporto è possibile fino alle 18:00.
  • Sono aperti solo i negozi di generi alimentari e di prima necessità: chiusi negozi di abbigliamento, calzature e gioiellerie. Sempre aperte invece le edicole, i tabaccai, le farmacie.
  • Sono chiusi parrucchieri e centri estetici.
  • Nelle seconde case può andare soltanto il nucleo familiare e solo se la casa non è in quel momento abitata da altre persone. Si deve dimostrare, in caso di controllo, di essere proprietari o affittuari da prima del 14 gennaio di quest’anno.
  • L’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali. Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Sono sospese tutte le attività di palestre e piscine anche se svolte nei centri sportivi all’aperto. Sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva, mentre sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive riconosciute di rilevanza nazionale dal CONI e dal CIP, che si tengano all’aperto o al chiuso, ma senza pubblico.

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