Verona-Brescia 2-1 e il caso razzismo contro Balotelli: clamore mediatico e chiusura “poltrone est” per 1 turno

La tanto attesa sentenza del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea è arrivata: le “poltrone est” dello stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona rimarranno chiuse per un turno.

Precisamente quindi per il match del 24 Novembre in cui l’Hellas Verona ospiterà la Fiorentina per la 13^ giornata della Serie A.

Questa la decisione della massima carica di giustizia sportiva in merito ai deprecabili episodi di Domenica 3 Novembre, i reiterati buu razzisti rivolti da un gruppo di tifosi del Verona all’attaccante del Brescia Mario Balotelli e la conseguente rabbiosa reazione del giocatore, che ha scagliato il pallone in tribuna in direzione dei suoi detrattori prima di tentare di abbandonare il gioco, bloccato tanto dai compagni quanto dagli avversari.

Un episodio che, ovviamente, non poteva che destare clamore a livello mediatico, cosa accaduta addirittura non solo in Italia. Il pallone scagliato con rabbia e frustrazione da Balo ha fatto il giro del mondo.

Un episodio che, per come esposto da alcuni soggetti più o meno diretti interessati, poteva anche essere considerato controverso.

Vedasi varie dichiarazioni, quali  quella dell’allenatore croato dell’Hellas Ivan Juric, “Nessun commento razzista, tutto falso”, al quale fa eco il presidente scaligero Maurizio Setti “I nostri tifosi non sono razzisti ma ironici, basta generalizzare”, fino alle quantomeno discutibili dichiarazioni del capo ultrà del club veronese Luca Castellini, “Balotelli non sarà mai del tutto italiano”, e, alludendo a Salcedo –  che ha aperto le marcature proprio in questo match, con il 1° gol italiano della sua carriera, ndr – “Anche noi abbiamo in squadra un negro, che è non si può dire ?”.

A tutto ciò si aggiungano critiche e commenti, spesso inappropriati, provenienti dal boom dei social media, nei quali si metteva in dubbio la veridicità delle parole di Balotelli, insinuando la possibilità che si sia trattato di una semplice sceneggiata, adducendo come motivazione il fatto che il giocatore ha certamente un passato da ‘scapestrato’ – ricordiamoci che il termine ‘balotellata’ è addirittura entrato a far parte della “Treccani”.

La maggior parte delle opinioni espresse sui vari media sembravano quindi volte a sminuire / minimizzare se non addirittura, appunto, negare la cosa.

Perfino la Procura federale si esprimeva, attraverso le dichiarazioni di un esponente presente al Bentegodi, affermando che i buu provenissero da uno sparuto gruppo di persone, 15-20 massimo, fattore questo che non attenuerebbe del tutto la cosa.

La sentenza arriva ai sensi dell’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva, ed è motivata da diversi fattori, come si può leggere nel rapporto dello stesso giudice Mastrandrea, qui di seguito riportato per intero.

“In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Soc. HELLAS VERONA – Soc. BRESCIA

letti il referto arbitrale e la relazione della Procura federale nei quali, inoltre, viene riferito che al 9° del secondo tempo il Direttore di gara era costretto ad interrompere il giuoco, per circa 3 minuti, poiché il calciatore Mario Balotelli Barwuah era oggetto di cori di discriminazione razziale da parte di alcuni tifosi della Soc. Hellas Verona posizionati nel settore denominato “poltrone est”;

considerato che il pur esiguo numero degli autori dei cori va rapportato al numero di occupanti quel settore e che comunque i cori sono stati chiaramente percepiti, oltre che dal calciatore, anche dal rappresentante della Procura federale posizionato in prossimità;

considerato, inoltre, che dopo i cori si sono levati, invece, da parte dei tifosi assiepati nell’attigua “curva sud” cori di sostegno, seguiti da un lungo applauso;

ritenuto, pertanto, che la sanzione possa essere applicata limitatamente al settore in primis indicato, impregiudicata ogni attività d’indagine in corso per l’individuazione dei responsabili;

ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l’applicazione della misura sospensiva dell’esecuzione della sanzione ai sensi dall’art 28 comma 7 CGS, vista anche la durata dell’interruzione del giuoco doverosamente disposta dal Direttore di gara;

P.Q.M.

dispone, ai sensi dell’art 28 CGS, la chiusura per una giornata effettiva di gara, con decorrenza immediata, del settore denominato “poltrone est” “.

Una sentenza che appare morbida, ma che si spera possa avere i suoi effetti.

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