Dopo Bari e Cesena, anche l’Avellino non prenderà parte al prossimo torneo di B. Il Consiglio Federale della Figc ha accolto il dispositivo della Covisoc, che qualche giorno fa aveva tagliato il club irpino dall’elenco delle squadre partecipanti poiché mancava la fideiussione necessaria. Malgrado il presidente Walter Taccone avesse annunciato di averla, essa non è stata accettata.
In parole povere, delle tre fideiussioni necessarie all’iscrizione (Onyx, Finworld e Groupama) presentate dalla società due di queste non sono state menzionate nel comunicato che annuncia l’esclusione, dovuta alla presentazione fuori tempo massimo della documentazione (cioè dopo le 19 del 19 luglio.
Taccone ha annunciato ricorso: “Sono certo che l’Avellino verrà riammesso: la decisione della Covisoc è basata su un vizio di forma che verrà sanato dal ricorso che presenteremo al Collegio di garanzia del Coni“. Si tratta dell’ultima speranza per gli irpini, che hanno tempo fino a giorno 27 per presentare il ricorso: il 31 luglio, infatti, arriverà la decisione finale sull’organico del nuovo torneo cadetto, al quale prenderanno parte le ripescata Novara, Siena e Catania. Ricorso della Ternana permettendo.
Un appunto finale su Taccone: il presidente dell’Avellino dovrebbe spiegare perché nel comunicato della Figc non venivano menzionate ben due delle tre fideiussioni che il club avrebbe presentato. Perché? Vediamo questo comunicato in ogni parte:
“Visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato Serie B 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale. Nello specifico la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la Società aveva depositato una garanzia assicurativa rilasciata dalla compagnia di diritto estero Onyx Asigurari S.A., sprovvista di proprio rating, come invece richiesto dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;
– vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tale inadempimento alla società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.;
– constatato che, avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.C., la società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018, ha presentato ricorso;
– esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
– visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., la quale ha evidenziato che la garanzia assicurativa della Onix Asigurari S.A non soddisfa le prescrizioni previste dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018, in quanto la medesima società è sprovvista di proprio rating;
– considerato che la documentazione integrativa depositata dalla società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., oltre il termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 19,00, non può essere presa in considerazione come sancito dal Titolo IV) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;
– tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti prescritti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al Campionato Serie B 2018/2019;
delibera
di respingere il ricorso della società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2018/2019, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie B 2018/2019.
Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall’apposito Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI“.
Come già detto, delle tre fideiussioni annunciate da Taccone, il comunicato ne cita una sola, la rumena Onyx, rifiutata in quanto senza rating. Vuol dire che questa obbligazione non ha alcuna valutazione da parte di nessuna delle agenzie incaricate di valutare il rischio finanziario di fideiussioni e imprese, come impongono i regolamenti. E allora perché Taccone ha chiesto ad una società senza rating di fare da garante violando platealmente le regole? E perché l’ha presentata fuori tempo massimo? A queste domende proveremo a rispondere la prossima settimana.
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