Sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo per ciò che concerne i calciatori squalificati e che dunque non prenderanno parte alla quinta giornata di campionato, in programma tra martedì con l’anticipo tra Milan e Lazio, e mercoledì con tutte le altre. Sono in totale tre i calciatori sanzionati per il prossimo turno, in primis Miguel Veloso che ha rivolto frasi ingiuriose al direttore di gara durante la partita persa dal suo Genoa in casa del Sassuolo e che per questo sarà costretto a restare fuori per due giornate. Un turno di stop anche per Ever Banega, espulso in seguito a doppio giallo rimediato nel big match vinto con la Juventus. Squalificato anche il bolognese Krafth. Di seguito la parte del comunicato relativa ai calciatori:
b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE PINTO VELOSO Miguel Luis (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere, al 41° del secondo tempo, all’atto della notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.
39/91 SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BANEGA HERNANDEZ Ever Maximilian (Internazionale): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
KRAFTH Emil Henry (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
Per quanto concerne invece le società sanzionate, il Napoli sarà costretto a pagare una multa di 10.000 euro, così come l’Inter che invece se la cava con la metà. Sanzionate anche Cagliari e Chievo Verona:
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; per avere inoltre suoi sostenitori, all’11° del secondo tempo, lanciato in direzione dei calciatori della squadra avversaria due bottigliette di plastica, semipiene e chiuse, senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato in direzione di un calciatore della squadra avversaria, al momento della sostituzione, due accendini che cadevano sul terreno di giuoco senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore numerosi petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. CHIEVO VERONA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire la presenza e la permanenza nel recinto di giuoco di persone non autorizzate.
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